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STATUTO

 

PREMESSA: Denominazione e Sede

 

GABBIANO D’ARGENTO APS, di seguito indicata come “ASSOCIAZIONE”, è un Ente di Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia del Terzo Settore, e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.

La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale”, delle relative norme di attuazione, della legge Regionale, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, e delle norme del presente Statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

L’ASSOCIAZIONE è un’associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di VERONA in via Satiro n° 3. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L’ASSOCIAZIONE “Gabbiano d’Argento A.P.S.” aderisce ad ANTEAS.

L’ASSOCIAZIONE opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

 

 

Art. 1

 

Valori e Finalità sociali

 

L’ASSOCIAZIONEè una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi sociali, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

L’ASSOCIAZIONEpersegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

L’ASSOCIAZIONE si propone, inoltre, di:

- promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;

- approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l’esclusione e la solitudine;

- sviluppare l’integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l’uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;

- diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;

- promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli , secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;

- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell’arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;

- promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell’ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali, la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n.42/2004.

- cooperare allo sviluppo ai sensi legge 125/2014

- organizzare beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

 

Art. 2

Attività sociali

Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, L’ASSOCIAZIONEesercita, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui l’art. 5 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art 35 Dlgs 117/2017) sono:

- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di centri di aggregazione sociale, promozione e tutela della storia culturale locale così come definita dal codice dei beni culturali.

- Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo promozione dei soggiorni climatici, viaggi culturali e proponendo forme aggregative contro l’isolamento sociale;

- Effettuare beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma (lett. u), co. 1 art. 5 del Codice del Terzo settore.

L’ASSOCIAZIONE può anche svolgere attività di:

- Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell’Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;

- Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;

- Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

- Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.

L’ASSOCIAZIONE può svolgere ex art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni attuative della stessa, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere

secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione e deliberato dal Consiglio Direttivo.

L’ASSOCIAZIONE può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, sia attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il

pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D. Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore nel rispetto del disposto legislativo.

 

 

Art. 3  SOCI

(Ammissione)

 

Sono associati dell’ASSOCIAZIONE le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’ASSOCIAZIONE altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’ASSOCIAZIONE dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’ASSOCIAZIONE è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta dell’interessato che dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, dopo il rilascio della tessera verrà rimborsata la quota versata. Il consiglio direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni motivandola.

L’aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che all’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o a causa di esclusione, decadenza per morosità essendo vietata la temporaneità della vita associativa.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

 

Art. 4

Diritti e doveri degli associati

 

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

-         Eleggere gli organi sociali e, per i soci maggiorenni, di essere eletti negli stessi;

-         Essere informati sulle attività dell’ASSOCIAZIONE e controllarne l’andamento;

-         Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

-         Esaminare i libri sociali;

-         Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale;

-         Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo settore.

 

E il dovere di:

-         Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;…

-         Versare la quota associativa secondo l’importo, determinato dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

 

Art. 5

Volontario e attività di volontariato

 

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ASSOCIAZIONE (art. 17 comma c 5 D.L.S. 117/2017).

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ASSOCIAZIONE. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

 

Art. 6

Perdita della qualifica di associato

 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per morosità (in caso di mancato versamento della quota di rinnovo entro 4 mesi dall’inizio dell’esercizio sociale).

L’associato può recedere dall’ASSOCIAZIONE mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’ASSOCIAZIONE. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

Art. 7

Gli organi sociali

 

Sono organi dell’ASSOCIAZIONE:

-         Assemblea degli associati

-         Consiglio direttivo

-         Presidente

-         Collegio dei probiviri

-         Revisori dei conti

La durata del mandato degli organi sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio stesso.

Non può essere nominato componente degli organi della ASSOCIAZIONE, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito se non diversamente previsto o consentito dalla legge.

 

Art. 8

   L’assemblea

 

L’assemblea è composta dagli associati dell’ASSOCIAZIONE, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha il diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’ASSOCIAZIONE o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’ASSOCIAZIONE o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data di riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo comunicazione scritta, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’ASSOCIAZIONE.

L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’ASSOCIAZIONE.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 9

Compiti dell’assemblea

 

L’assemblea:

-         Determina le linee generali programmatiche delle attività dell’ASSOCIAZIONE;

-         Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

-         Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

-         Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-         Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

-         Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

 

-         Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ASSOCIAZIONE;

 

-         Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Art. 10

Assemblea ordinaria

 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 

Art. 11

Assemblea straordinaria

 

L’assemblea straordinaria è richiesta per la modifica lo statuto o per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ASSOCIAZIONE.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea straordinaria dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei componenti dell’Assemblea dei Soci.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, il quorum costitutivo è di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione il quorum costitutivo è di 1/3 degli associati, in terza convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o per delega.

 

Art. 12

Organo di amministrazione

 

Il Consiglio direttivo governa l’ASSOCIAZIONE ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E’ composto da sette membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 e l’articolo 2475 – ter del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

-         Amministra l’associazione,

-         Attua le deliberazioni dell’assemblea,

-         Predispone il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

-         Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

-         Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

-         Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

-         È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nei Runts,

-         Disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,

-         Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

 

Art. 13

Il Presidente

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’ASSOCIAZIONE e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, può essere rieletto per tre volte per un massimo di 12 anni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 14

Organo di controllo

 

L’organo di controllo anche monocromatico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. lgs. 117/2017

L’organo di controllo:

-         Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

-         vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

-         esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

-         attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 15

Organo di Revisione legale dei conti

 

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

Art. 16

Libri sociali

 

L’ASSOCIAZIONE ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati tenuto a cura dal Consiglio direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli organi sociali, tenuti a cura del Consiglio direttivo;
  4. il registri dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri tenuti presso la sede legale dell’ente entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

 

Art. 17

Risorse economiche

 

Le risorse economiche dell’ASSOCIAZIONE sono costituite da:

-         quote associative;

-         contributi pubblici e privati;

-         donazioni lasciti testamentari;

-         rendite patrimoniali;

-         attività di raccolta fondi;

-         rimborsi da convenzioni;

-         proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

-         finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.

-         Ogni entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l’ASSOCIAZIONE può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

 

Art. 18

I beni

 

I beni dell’ASSOCIAZIONE sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’ASSOCIAZIONE, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’ASSOCIAZIONE sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’ASSOCIAZIONE e può essere consultato dagli associati.

 

Art. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

 

L’ASSOCIAZIONE ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio,comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

Art. 20

Bilancio

 

Il bilancio di esercizio dell’ASSOCIAZIONE è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 dal D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’ASSOCIAZIONE.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Art. 21

Bilancio sociale

 

E’ redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017

 

Art. 22

Convenzioni

 

Le convenzioni tra l’ASSOCIAZIONE e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’ASSOCIAZIONE, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’ASSOCIAZIONE.

 

Art. 23

Personale retribuito

 

L’ASSOCIAZIONE può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’ASSOCIAZIONE ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’ASSOCIAZIONE.

 

Art. 24

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

 

Gli associati volontari, registrati in apposito registro, che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 25

Responsabilità dell’ASSOCIAZIONE

 

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’ASSOCIAZIONE, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ASSOCIAZIONE.

 

Art. 26

Assicurazione dell’ASSOCIAZIONE

 

L’ASSOCIAZIONE può assicurarsi per danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

 

Art. 27

Devoluzione del patrimonio

 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 28

Norma transitoria

 

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. In deroga all’art. 11 del presente Statuto, considerando la pubblicazione di ulteriori decreti che potrebbero modificare la normativa del Terzo Settore, sarà facoltà del Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza assoluta le modifiche, di apporre modifiche al presente Statuto esclusivamente nei limiti di adeguamenti normativi tecnici o derivanti dagli indirizzi delle autorità competenti.

 

Art. 29

Disposizioni finali

 

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.